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[1]Gli inscritti che abbiano i requisiti che saranno determinati dal regolamento per essere ammessi in appositi corsi accelerati di allievi caporali, potranno su loro domanda essere avviati alle armi tre mesi prima della chiamata della loro classe, nei corpi che saranno destinati dal Ministero.
[2]Essi potranno essere promossi caporali al compimento del terzo mese di servizio, saranno congedati tre mesi prima dei militari della loro classe e potranno conseguire altre facilitazioni speciali da stabilirsi dal regolamento.
Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
