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[1]Ai caporali e soldati che prestino servizio in cavalleria o in artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in lª categoria per libera elezione e' concessa per il terzo anno di ferma una speciale indennita'.

[2]La stessa indennita' e' pure concessa annualmente ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che, in continuazione della propria ferma o per riammissione in servizio, prestino volontariamente uno o piu' anni di servizio.

[3]L'ammontare dell'indennita' prevista dal presento articolo e' fissato con decreto Reale.

Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;362~art5 · fonte del testo

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