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[1]L'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato, di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale, compiuta la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data del congedamento, presti spontaneamente servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo con l'obbligo minimo di un anno, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.
[2]Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni ricordate nel comma precedente, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale si obblighi a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.
[3]Tale assegnazione sara' pero' revocata qualora il fratello non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo assunto.
[4]Il militare che tramanda diritto di assegnazione alla 2ª categoria a senso del presente articolo, ha pure diritto all'indennita' di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
