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[1]Gli inscritti di leva per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al Consiglio di leva, e per ritornarne, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
[2]Agli inscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, e' corrisposta una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, e' dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
