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[1]Gli inscritti di leva per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al Consiglio di leva, e per ritornarne, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

[2]Agli inscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, e' corrisposta una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, e' dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-30;362~art3 · fonte del testo

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