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[1]Per l'esecuzione della presente legge lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio 1910-911 e' aumentato della somma di lire 3,100,000 da ripartirsi per capitoli con decreto del ministro del tesoro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]SPINGARDI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 4 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
