Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1887 al 24 aprile 1889. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' stabilita per decreto Reale l'epoca della cessazione definitiva della Cassa militare entro il periodo di due anni, dopo il quale il relativo servizio di stralcio passera' alla Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Dalla rendita residuo ad essa intestata sara' prelevata e trasferita alla Cassa delle pensioni civili e militari quella parte che sara' riconosciuta necessaria pel pagamento delle pensioni vitalizie godute dai gia' riassoldati con premio per effetto dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, num. 3062, ed eventualmente per la loro capitalizzazione, ai termini dell'art. 15 della legge 14 giugno 1874.
Testo in vigore dal 2 agosto 1887 al 24 aprile 1889
