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[1]L'annotazione (1) al quadro quarto della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, e modificata colla legge 25 giugno 1911, n. 575, e' abrogata.
[2]Le telefoniste che abbiano contratto matrimonio, conseguito lo stipendio di L. 1800, potranno essere esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Amministrazione dei telefoni o di quella postale e telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.
Testo in vigore dal 30 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
