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[1]Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno inserite le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.
[2]Il contributo delle Provincie e degli altri interessati sara' inscritto nel bilancio dell'entrata.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[4]Data a Roma, addi' 27 giugno 1922.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]RICCIO - PEANO.
[7]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
