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[1]Il Governo provvedera' a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.
[2]Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri gia' stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avra' la facolta' di modificare il perimetro preesistente.
[3]E'pure in facolta' del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella localita' ove manchino argini continui la continuita' della difesa.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
