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[1]Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.
[2]Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
