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[1]Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annotera' questa circostanza in un prospetto (stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati o sulle famiglie che vi abitano.
[2]Per esse, e quando risultino inscritte nel registro comunale di popolazione, il sindaco e' autorizzato a formare dei fogli di famiglia, facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel comune non oltre il 31 dicembre 1922.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
