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I capi di famiglia, i proprietari o direttori di Istituti, convitti, alberghi, locande, ecc. o per i militari i capi dei corpi, e gli individui che costituiscono famiglia da se', dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste tanto per se' quanto per le persone con loro conviventi.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
