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I sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalita' per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
