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[1]I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata dalla Giunta municipale e di altre persone competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case.
[2]Questo lavoro preliminare dovra' essere compiuto non oltre il 31 agosto 1921.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
