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Per la elaborazione del materiale statistico e per qualsiasi operazione riguardante il censimento presteranno preferibilmente servizio impiegati provenienti da altre amministrazioni dello Stato colle modalita' e condizioni che saranno fissate nel regolamento speciale da emanarsi di concerto col Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
