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[1]A cura e spese dello Stato saranno distribuiti ai Comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.
[2]Gli uffici comunali ai quali sara' rilasciato una copia del foglio di famiglia con le notizie strettamente necessarie, faranno col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
