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[1]Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verita' incorreranno in un'ammenda non minore di L. 10 ed estendibile a L. Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute noi fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

[2]Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;457~art11 · fonte del testo

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