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[1]Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonche' alle loro famiglie. 1 Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie, sono estese li disposizioni dal R. decreto 18 novembre 1920, numero 1626 con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919. 1

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Rodino' - Facta - Sechi - Bonomi.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 16 giugno 1921, n. 808, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il secondo comma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, deve intendersi in correlazione al Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e cioe' nel senso che le disposizioni del decreto stesso sono estese a tutti gli ufficiali contemplati dalla legge predetta (ed alle rispettive famiglie) i quali, richiamati per la guerra, non erano stati, al 1° ottobre 1919, ricollocati ancora in congedo".

Testo in vigore dal 15 luglio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1921 al 15 luglio 1921. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 16 giugno 1921, n. 808, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il secondo comma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, deve intendersi in correlazione al Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e cioe' nel senso che le disposizioni del decreto stesso sono estese a tutti gli ufficiali contemplati dalla legge predetta (ed alle rispettive famiglie) i quali, richiamati per la guerra, non erano stati, al 1° ottobre 1919, ricollocati ancora in congedo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;464~art4 · fonte del testo

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