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[1]All'articolo 87 del testo unico, 21 febbraio 1895, numero 70, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Il servizio per richiamo, in occasione della guerra, prestato durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920, dagli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, e' valido a tutti gli effetti della pensione anche per la riversibilita' della pensione a favore delle loro vedove ed orfani come continuazione di quello precedentemente prestato, e da' diritto a nuova liquidazione di assegno all'atto del ricollocamento in congedo.
Testo in vigore dal 23 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
