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[1]All'art. 62 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Pero' il servizio per richiamo in occasione della guerra durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920 prestato dagli ufficiali della riserva e da quelli che provvisti di pensione, dalla riserva passarono nella milizia territoriale, e' valido a tutti gli effetti di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti, ed anche per la riversibilita' della pensione medesima alle loro vedovo ed orfani, come continuazione di quello precedentemente prestato».
Testo in vigore dal 23 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
