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[1]Allo scadere del contratto, il Governo avra' facolta' di riscattare il materiale galleggiante provveduto dalla Societa' per questo servizio di conformita' agli art. 2 e 3 della legge 28 febbraio 1892 n. 75, rimborsando alla Societa' stessa il prezzo d'acquisto debitamente accertato del materiale medesimo.
[2]Il detto prezzo d'acquisto sara' per altro diminuito dell'importo corrispondente alle perdite ed al deprezzamento che il materiale avesse subito per difetto di manutenzione.
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
