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[1]Alla data dell'apertura della linea Eboli-Reggio la Societa' esercente dovra' attivare un servizio di navigazione tra Villa S. Giovanni e Messina, in corrispondenza coi treni della linea suddetta, senza che per questo nuovo servizio le siano dovuti altri corrispettivi, oltre quelli che le sono accordati per il servizio fra Reggio e Messina.
[2]Soltanto nel caso in cui occorresse di provvedere nuovo materiale galleggiante, potra' esserle dal Governo concesso adeguato compenso.
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
