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Al percorso marittimo attraverso lo stretto e' assegnata una dotazione di materiale ruotabile pel trasporto di merci, dell'ammontare di L. 150,000 (lire centocinquantamila), da da imputarsi sul fondo di cui al n. 25 della tabella A, annessa alla legge 10 aprile 1892 n. 185. L'acquisto di detto materiale sara' fatto colle norme delle provviste analoghe per le Reti ferroviarie, come dai capitolati d'esercizio, approvati colla legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
