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I lavori occorrenti per gli impianti ferroviari negli scali marittimi a Reggio e Messina, per sistemare convenientemente il servizio che e' oggetto della presente legge, saranno rispettivamente considerati come il completamento delle linee da Eboli a Reggio e da Patti a Messina, e vi sara' provveduto coi fondi della costruzione di queste linee e colle norme vigenti per siffatti lavori.
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
