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[1]All'art. 12 della legge 28 febbraio 1892 n. 75 e' sostituito il seguente:
[2]La Convenzione da stipularsi avra' principio non piu' tardi del 1° gennaio 1894 e si estendera' a tutto il primo periodo dei contratti d'esercizio in vigore per le Reti ferroviarie, approvati con la legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
