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[1]L'art. 8 della legge 28 febbraio 1892 n. 75 e' sostituito dal seguente:

[2]Alla Societa' esercente sara' corrisposto per questo servizio una sovvenzione annua non eccedente L. 130,000 (centotrentamila), piu' una partecipazione non superiore al 65% del prodotto lordo derivante dai trasporti di persone e di cose eseguiti col materiale galleggiante adibito al servizio dello stretto. La restante parte del prodotto lordo rimarra' devoluta allo Stato.

[3]L'Amministrazione delle RR. poste continuera' a pagare, a titolo di rimborso, alla Societa' esercente per il trasporto delle corrispondenze attraverso lo stretto, i corrispettivi fissati dall'art. 3 della Convenzione e dal quaderno d'oneri per i servizi della Sicilia, annessi alla legge del 15 giugno 1877 n. 3880 (serie 2ª). Per i pacchi postali paghera' i corrispettivi stabiliti per lo stesso titolo sulle strade ferrate.

[4]I piroscafi addetti al servizio attraverso lo stretto godranno delle prerogative che sono o saranno accordate ai piroscafi postali.

Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-06;491~art2 · fonte del testo

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