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[1]L'art. 3 della legge 28 febbraio 1892 n. 75 e' sostituito dal seguente:

[2]La Societa' dovra' altresi' provvedere i rimorchiatori, i pontoni ed i piro-pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carro completo, senza trasbordo delle merci in essi contenute.

[3]I pontoni ed i piro-pontoni saranno armati di binari e capaci ciascuno al trasporto riunito di sei vagoni carichi delle categorie in circolazione sulle strade ferrate, compresi i carri-cisterne pel trasporto dei liquidi.

[4]I rimorchiatori o i pontoni e i piro-pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti di ogni natura.

[5]Anche detto materiale galleggiante dovra' essere conforme ai tipi ed ai disegni che indichera' il Governo.

Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-06;491~art1 · fonte del testo

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