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[1]L'art. 3 della legge 28 febbraio 1892 n. 75 e' sostituito dal seguente:
[2]La Societa' dovra' altresi' provvedere i rimorchiatori, i pontoni ed i piro-pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carro completo, senza trasbordo delle merci in essi contenute.
[3]I pontoni ed i piro-pontoni saranno armati di binari e capaci ciascuno al trasporto riunito di sei vagoni carichi delle categorie in circolazione sulle strade ferrate, compresi i carri-cisterne pel trasporto dei liquidi.
[4]I rimorchiatori o i pontoni e i piro-pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti di ogni natura.
[5]Anche detto materiale galleggiante dovra' essere conforme ai tipi ed ai disegni che indichera' il Governo.
Testo in vigore dal 31 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
