Art. 4 (Allegato III)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al termine dell'appalto dello esercizio una o piu' Commissioni composte come al precedente articolo procederanno ad una ispezione generale di tutte le strade ferrate e delle loro attinenze e dipendenze, e stenderanno un processo verbale dello stato in cui le troveranno, indicando particolarmente la specie e l'importare di tutti i lavori e provviste occorrenti per porre le strade, i fabbricati, il materiale mobile e fisso, e quanto altro serve allo esercizio in uno stato di ordinaria manutenzione.
[2]Le somme corrispondenti all'importare dei lavori e delle provviste suddette, saranno pagate dalla Societa' al Governo, sotto deduzione delle somme di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 precedente, e dentro i limiti stabiliti dal secondo paragrafo dell'articolo 4 dell'unito Compromesso.
[3]In ogni caso pero' il Governo avra' diritto di pretendere che siano spese in lavori di miglioramento della strada e del materiale rotabile, o che gli vengano altrimenti abbuonate le somme indicate al paragrafo 4 del citato articolo di Compromesso.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
