Art. 2 (Allegato III)
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[1]Nella formazione degli inventari del materiale rotabile e galleggiante, degli utensili, delle officine, del mobiliare e del materiale delle stazioni, di cui all'articolo 9 della Convenzione di Basilea, oltre la natura e la quantita' del medesimo, sara' indicata anche la spesa occorrente per metterlo in istato di ordinaria manutenzione. Sara' considerato in istato di ordinaria manutenzione il materiale rotabile che non si trovi in riparazione al 30 giugno 1876, e che continui in servizio senza entrare in riparazione per tutto il mese successivo.
[2]Detto materiale rimarra' in consegna alla Societa' per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, e la medesima si obbliga di riconsegnarlo al Governo in eguale stato di manutenzione unitamente al materiale di nuova dotazione che venisse acquistato durante l'esercizio provvisorio, o di risarcire le perdite ed il deperimento tanto del nuovo come del vecchio materiale alla scadenza della presente convenzione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
