Art. 1 (Allegato III)
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[1]Allegato III.
[2]Atto addizionale alle Convenzioni stipulate il diciassette novembre mille ottocento settantacinque a Basilea ed il venticinque febbraio mille ottocento settantasei a Vienna, tra il Governo italiano da una parte e la Societa' delle strade ferrate meridionali-austriache e dell'Alta Italia.
[3]L'anno del Signore 1876, addi' 17 del mese di giugno in Roma ed in una delle sale del Ministero delle finanze.
[4]Fra S. E. il cavaliere Agostino Depretis, presidente del Consiglio dei ministri e ministro delle finanze, e S. E. il commendatore Giuseppe Zanardelli, ministro dei lavori pubblici, contraenti in nome dello Stato, da una parte
[5]E la Societa' delle strade ferrate del sud dell'Austria e dell'Alta Italia, rappresentata dal signor commendatore Orazio Landau, membro del Consiglio d'amministrazione della Societa' a quest'oggetto delegato dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, dall'altra parte
[6]Si e' convenuto e si conviene quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]Il compromesso (allegato a.) firmato a Parigi li 11 giugno 1876 tra il commendatore Cesare Correnti, deputato al Parlamento italiano, consigliere di Stato, da una parte, e la Societa' delle strade ferrate meridionali-austriache e dell'Alta Italia rappresentata dal barone Alfonso de Rothschild, presidente del Comitato di Parigi, dall'altra parte, per l'esercizio provvisorio della rete dell'Alta Italia (quando la Convenzione di Basilea sia approvata e resa esecutoria) s'intende confermato colla presente Convenzione, di cui formera' parte integrante, e sara' eseguito secondo le clausole seguenti:
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
