Art. 9 (Allegato I)
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[1]All'epoca in cui il Governo entrera' in possesso delle strade, si fara' in contraddittorio dai delegati del Governo e della Societa' un inventario esatto e completo per natura e quantita' di tutto il materiale rotabile e galleggiante, degli utensili delle officine, del mobiliare e del materiale delle stazioni, che saranno rimessi dalla Societa' e che sono di sua proprieta', e salvo deduzione di quello di cui si parla ai due ultimi paragrafi del presente articolo.
[2]Quest'inventario conterra' i dettagli necessari per constatare, all'occorrenza la identita' di questo materiale, utensili e mobiliare con quelli di cui si parla all'articolo precedente.
[3]Per cio' che concerne le linee toscano-liguri, da Savona a Bra e da Cairo ad Acqui sara' fatto un inventario separato; e se tutto o in parte del materiale, utensili e mobiliare, relativo a queste linee, fosse compreso nello stato di cui si parla nell'articolo precedente il valore pel quale vi figurerebbe sara' dedotto dalla somma di lire 119,123,139 86 in oro, di cui si parla nell'articolo 6 e sara' regolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 seguente, tenendo conto dei rimborsi gia' fatti dal Governo.
[4]Nel caso in cui esista del materiale, utensili o mobiliare, appartenenti alle Societa' private od ai corpi morali, di cui la Societa' contraente esercita le linee, si fara' egualmente un inventario separato; ed il valore pel quale questo materiale, utensili e mobiliare fosse compreso nello stato, di cui nell'articolo precedente, sara' pure dedotto dalla somma di cui sopra.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
