Art. 7 (Allegato I)
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Il Governo si riserva la facolta', per una proporzione che non sorpassera' la seconda parte della rendita, di cui all'articolo precedente, di rimettere cartelle dalle quali sia stata staccata la prima cedola semestrale, che viene in scadenza dopo la data della presa di possesso. Il corso medio che servira' a determinare l'ammontare di questa parte della rendita sara' diminuito del valore di detta cedola, cioe' di due lire e diciassette centesimi (lire 2 17) per cinque lire (lire 5) di rendita.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
