Art. 6 (Allegato I)
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Per l'altra parte del capitale, di cui all'articolo 2 che si eleva alla somma di centotrentanove milioni, centoventitremila, centotrentanove lire ed ottantasei centesimi (139,123,139 86) il Governo prendera' a suo carico fino alla concorrenza di venti milioni di lire (20,000,000) ed in lire italiane, contando la lira italiana per una lira del capitale della Societa', la proporzione corrispondente del debito contratto dalla Societa' colla Cassa di risparmio di Milano. Per il resto, vale a dire centodiciannove milioni, centoventitre mila, centotrentanove lire ed ottantasei centesimi (lire 119,123,139 86) il Governo rimettera' alla Societa' tante cartelle di consolidato italiano cinque per cento (5 per 0/0) quante occorrono per rappresentare detta somma di lire 119,123,139 86 in oro al corso medio della borsa di Parigi durante i sei mesi trascorsi dal primo gennaio al trenta giugno 1876 diminuito di una mezza cedola, cioe' una lira e otto centesimi (1 08). Le cartelle rappresentanti la meta' della somma di cui nel presente articolo saranno rimesse dal Governo alla Societa' alla data della presa di possesso munite di tutte le cedole di scadenza posteriore a questa data. L'altra parte della rendita sara' rimessa dopo l'esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
