Art. 5 (Allegato I)
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L'annuita' di cui all'articolo 3 precedente sara' pagata in oro nelle mani del legittimo rappresentante della Societa' in Italia o degli aventi diritto. I pagamenti si faranno in due rate eguali e per semestre scaduto, quindici giorni prima della scadenza di ciascun semestre, vale a dire il quindici giugno ed il sedici dicembre di ogni anno.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
