Art. 4 (Allegato I)
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Per la ritenuta della imposta sulla ricchezza mobile l'annualita' sara' divisa in due parti', l'una rappresentante l'estinzione e le spese di pagamento di trasporto di numerario e di cambio; saltra rappresentante l'interesse. Questa seconda parte soltanto, la quale e' determinata dal quadro B annesso al presente contratto e sottoscritto dalle parti contraenti, sara' soggetta all'imposta.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
