Art. 3 (Allegato I)
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[1]Per una parte di questo capitale, che ammonta a seicentotredici milioni, duecentocinquantaduemila quattrocentosettantotto lire e sessantaquattro centesimi (lire 613,252,478 64) il Governo paghera' alla Societa' sino al 31 dicembre 1954 inclusivamente una annuita' fissa di trentatre milioni centosessantamila duecentoundici lire e dodici centesimi (lire 33,160,211 12). A partire dal 1° gennaio 1955, fino al 31 dicembre 1968 inclusivamente, questa annuita' sara' ridotta alla somma di tredici milioni trecentoventunmila otto lire e quaranta centesimi (lire 13,321,008 40).
[2]Sopra questa annuita' il Governo fara' la ritenuta dell'ammontare della imposta sulla ricchezza mobile calcolata nel modo indicato nel seguente articolo 4.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
