Art. 27 (Allegato I)
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[1]Per evitare ogni contestazione, e regolare fin d'ora l'ammontare delle garanzie dovute e a doversi dal Governo alla Societa' per l'esercizio delle reti del Piemonte, della Lombardia e Italia centrale, e della Venezia, non che della linea Voghera-Pavia-Brescia sino alla data della presa di possesso, e' convenuto che a quest'epoca il Governo paghera' per questo e a' forfait la somma di due milioni quattrocento cinquantamila lire italiane (lire 2,450,000) alla Societa'.
[2]Per l'effetto del presente contratto sono e rimangono estinte, terminate, risolute e transatte le questioni (difficultes), contestazioni e pretese esistenti o che potessero esistere tra il Governo e la Societa', tanto dedotte che non dedotte, trovate o non trovate in qualunque modo e tempo.
[3]Art. 27 bis.
[4]Per quanto riguarda i conti di cui si parla agli articoli 13 e 16 il Governo potra' domandare a qualunque epoca, dopo la data del presente contratto, che le somme che si debbono ricavare dal bilancio al 31 dicembre 1874 siano immediatamente determinate dai delegati del Governo e della Societa' indipendentemente dai diritti di sorveglianza e di controllo che gli spettano a termini delle leggi e delle convenzioni in vigore.
[5]Art. 27 ter.
[6]La Societa' consegnera' al piu' presto l'elenco del personale che si trova attualmente al servizio ordinario delle strade ferrate contemplate dalla presente convenzione coll'indicazione del grado, dell'anzianita' e degli stipendi.
[7]Dopo la firma del presente contratto le nomine e promozioni nel personale ordinario saranno fatte d'accordo col Governo.
[8]Alla presa di possesso delle linee cedute il Governo, senza assumere alcun impegno speciale accettera' il personale in servizio ordinario, di cui nel presente articolo, salve le variazioni nel numero, nel grado, e negli stipendi degli impiegati, che siano la conseguenza dei nuovi organici che fossero stabiliti dal Governo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
