Art. 22 (Allegato I)
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La Societa' continuera' per suo conto, a termini dei contratti esistenti, l'esercizio di tutte le linee, di cui nel presente contratto, sino al giorno in cui il Governo ne prendera' possesso; e sino a quest'epoca essa si obbliga a fare eseguire a sue spese tutti i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria che sono di sua competenza ed a suo carico, tanto per le strade ferrate e loro dipendenze, quanto per il materiale fisso e rotabile, utensili e mobiliare.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
