Art. 10 (Allegato I)
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[1]La Societa' garantisce al Governo che l'inventario, di cui al primo paragrafo dell'articolo precedente, comprendendovi cio' che ai termini del secondo e terzo paragrafo del detto articolo da' luogo a una difalcazione della somma di lire 119,123,139 86, prevista all'articolo 6, constatera' l'esistenza di tutto il materiale, utensili e mobiliare consegnato nello stato del materiale al 31 dicembre 1874, che sara' annesso al presente contratto, salvo le modificazioni che risultano sia per essersi distrutto o messo fuori servizio del materiale, degli utensili o del mobiliare, sia per essersene, a partire dal 1° gennaio 1875 sino alla presa di possesso, acquistato del nuovo.
[2]La Societa' s'impegna a tener conto al Governo di tutto il materiale, utensili o mobiliare che mancassero ed ai prezzi per cui figuravano nello stato di cui si parla all'articolo 8.
[3]Per contro il Governo terra' conto alla Societa' di tutto il materiale, utensili o mobiliare nuovi acquistati dopo il 1° gennaio 1875 e cio' al prezzo di acquisto.
[4]Nel caso in cui la Societa' sia tenuta a termini dei contratti vigenti colle Societa' o corpi morali, di cui esercita le linee, a restituire del materiale, utensili o mobiliare di loro proprieta' essa s'impegna a tener conto al Governo delle differenze che potessero esistere tra questo materiale, utensili o mobiliare e l'in essere constatato all'inventario, di cui si parla nell'articolo precedente.
[5]Art. 10 bis.
[6]Dopo firmato il presente contratto la Societa' non potra' senza l'autorizzazione preventiva del Governo portare alcuna modificazione nelle linee e nel materiale ceduti, salvo per cio' che riguarda la manutenzione e le riparazioni di cui si parlera' all'articolo 22 seguente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
