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[1]E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 5 giugno 1911, per il riscatto della ferrovia Livorno-Vada, concessa con la convenzione in data 4 settembre 1904, approvata con R. decreto 8 settembre 1904, n. 566.
[2]In pendenza della liquidazione dell'indennita' di riscatto, il Governo e' autorizzato a continuare a corrispondere, a titolo di provvisionale sull'indennita' stessa e salvo conguaglio, a favore della provincia di Livorno concessionaria, e, per essa, della ditta Saverio Parisi subconcessionaria, le somme di cui all'art. 7 ed al primo comma dell'art. 8 dell'atto di concessione della ferrovia, nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli articoli 7 e 9 (1° comma) della convenzione medesima.
Testo in vigore dal 7 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
