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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' data facolta' al Governo di ripartire in rate eguali bimestrali nel quinquennio 1882 al 1886 l'ammontare delle imposte dirette erariali di cui venne sospesa l'azione in seguito alla legge 28 giugno 1879, n. 4943, e che non sono ancora state riscosse nei comuni di Badia, Chignolo Po', Pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e San Zenone Po, in provincia di Pavia.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Rema, addi' 14 maggio 1882.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 22 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
