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[1]Le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore.

[2]In nessun caso l'Amministrazione delle Casse di risparmio puo' essere assunta dalle Giunte comunali o dalle Deputazioni provinciali o dai componenti le medesime.

[3]Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art4 · fonte del testo

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