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[1]Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in denaro e per una somma non inferiore a lire 3000, la quale puo' essere rimborsata nella sua totalita' o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 17.
[2]Da cotesta somma, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa e' vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui all'articolo 17.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 17 dicembre 1926
