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[1]Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili che contravvengono alle disposizioni dell'articolo precedente.
[2]Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio:
[3]1. che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione Sovrana, in conformita' della presente legge;
[4]2. che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 6 e 17 della presente legge;
[5]3. che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;
[6]4. che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
