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Le Casse di risparmio debbono trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
