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[1]Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore della meta' del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, puo' promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perche' la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.
[2]I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Societa' anonime.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
