Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore della meta' del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Stato, puo' promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perche' la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

[2]I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Societa' anonime.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari