Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme inscritte nei libretti nominativi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
