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[1]Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformita' delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.
[2]Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.
[3]L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:
[4]1° le ingerenze di essi corpi morali nella nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;
[5]2° l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.
[6]L'atto costitutivo delle Casse di risparmio, istituite da associazioni di persone, determina:
[7]1° il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;
[8]2° i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
[9]3° le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.
[10]All'atto costitutivo e' allegato lo statuto.
[11]Questo deve contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni dagli statuti stessi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
