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[1]Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto Reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di Ente morale e ne approva lo statuto.
[2]Colla stessa procedura il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, e sentito il Consiglio di Stato, promuove il decreto di approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, richieste a forma dell'articolo 18.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 19 gennaio 1928
