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[1]La riforma, o le modificazioni degli statuti debbono essere fatte allontanandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.
[2]La iniziativa per le Casse fondate da associazioni di persone puo' essere assunta dall'assemblea generale dei soci od anche da una minoranza di essi determinata dallo statuto.
[3]Per le Casse fondate da enti morali puo' essere assunta dall'ente fondatore.
[4]Per quelle di fondazione mista provvedera' lo statuto.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 19 gennaio 1928
